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| Quale VIA - Verifiche di assoggettabilità a V.I.A. regionali (info) | |
| La procedura di Verifica o screening introdotta in Italia con il d.p.r. 12.04.96 "Atto di indirizzo e coordinamento" è stata ultimamente rivisitata con l'emanazione del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, successivamente novellato - con particolare riferimento alla Parte II [Procedure per la Valutazione Ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)] con l'emanazione del d. lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". La terminologia vigente (Verifica di Assoggettabilità) concerne quale ambito di applicazione l'elenco dei progetti riportati in allegato IV del nuovo d. lgs. 152/06, purché non ubicate anche parzialmente in area naturale protetta (ai sensi della L. 394/91), così come integrati/modificati dall’Allegato B della l.r. 5/2010. | |
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Modalità procedurali |
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La procedura di Verifica, secondo quanto definito dall'art. 35 del d. lgs 152/06, prevede le seguenti fasi ( vedi grafo ) : |
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Il proponente richiede la Verifica di assoggettabilità all'Autorità competente accompagnata dai seguenti documenti: |
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Entro quarantacinque giorni dall’avviso dell’avvenuto deposito della documentazione chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione depositata e presentare all’Autorità competente proprie osservazioni nel merito. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi quarantacinque giorni individuando, nel caso di non assoggettamento a procedura di VIA, le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il loro successivo monitoraggio. Qualora venga stabilito che il progetto possa avere possibili impatti ambientali significativi sull'ambiente e/o effetti negativi significativi sull'ambiente, la pronuncia dell'Autorità competente prevederà l'assoggettamento a procedura di Valutazione di impatto Ambientale. |
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Attuazione in Regione Lombardia |
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La procedura di verifica di assoggettabilità, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 5/2010, per i progetti di cui all’Allegato B della stessa legge dispone quanto segue: |
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Nella sezione
QUALE V.I.A.
di S.I.L.V.I.A. sono fornite indicazioni circa le competenze delle varie Direzioni Regionali
all'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità. La Giunta regionale con deliberazione 18 aprile 2004 n. VIII/7099. ha trasmesso alla competente Commissione Consiliare la proposta di conferimento alle Province lombarde di competenze in materia di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per quanto riguarda le opere e gli interventi di gestione dei rifiuti la cui autorizzazione risulta di competenza provinciale. Sino all’emanazione del regolamento attuativo, previsto dalla l.r. 5/2010, le competenze rimangono coerenti con quanto applicato sinora, trovando applicazione le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili col d.lgs. 152/06 (art. 35, comma 2) e non in contrasto con la l.r. 5/2010. Le osservazioni possono essere inviate alla Regione Lombardia mediante posta elettronica certificata (territorio@pec.regione.lombardia.it ) o utilizzando l'apposito modulo, a cui si accede selezionando un progetto dall'elenco riportato in AGENDA. Si rammenta che le osservazioni inviate mediante semplice e-mail (posta non certificata), per essere valide ai fini della procedura, devono essere inviate anche per posta. E’ possibile consultare lo studio preliminare ambientale, il progetto e i relativi allegati sul web accedendo all’archivio documentale (all’interno della scheda di sintesi della procedura di interesse in AGENDA o in ARCHIVIO), oppure presso la Struttura V.I.A. a Milano, via Sassetti, 32/2 negli orari di ingresso al pubblico. |
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